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Proposta di progetto di legge – Legge di iniziativa popolare

dell’Associazione Vite Senza Paura

 
Il recentissimo caso Talpis v. Italy in cui la Corte dei diritti dell’uomo ha ritenuto lo Stato italiano  responsabile per non aver preso i provvedimenti idonei a far cessare la violenza perpetrata dal marito  contro la donna  vittima di discriminazione e trattamenti disumani e degradanti nonché per  i danni psicologici ai figli che vi avevano assistito,  ed il ripetersi incessante di violenze e spesso omicidi nei confronti delle donne impongono un ripensamento attento della legislazione che evidentemente si appalesa inadeguata a tutelare le vittime, in un contesto in cui il fenomeno del femminicidio ormai purtroppo costituisce non un eccezione.
Relazione
In Italia Il reato di stalking (dall'inglese to stalk, letteralmente "fare la posta")  è entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all'art. 612-bis c.p., il reato di "atti persecutori", il quale punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Anche se la casistica in astratto enucleabile mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ad es. fidanzati o ex mariti gelosi, o anche stalker su "commissione" che commettono il reato al posto di un altro, ecc.), per l'art. 612-bis c.p. lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/2012).
Ciò costituisce peraltro il discrimine con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia (a meno che non intervenga la c.d. "clausola di sussidiarietà" prevista dall'art. 612-bis, comma 1, c.p., "salvo che il fatto costituisca più grave reato" che renderebbe applicabile il reato di cui all'art. 572 c.p.), reato proprio che può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto familiare (coniuge, genitore, figlio, ecc.) o una posizione di autorità o peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall'art. 572 c.p. (come organismi di educazione, istruzione, cura, ecc.) (Cass. n. 24575/2012).
Secondo l'art. 612-bis, primo comma, c.c. (per come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 78/2013, convertito dalla l. n. 94/2013, che ha elevato il massimo edittale), il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Al secondo e al terzo comma della disposizione, sono previste due circostanze aggravanti.
Al secondo comma, il legislatore, con il d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013 (c.d. legge sul femminicidio), ha esteso l'aggravante prima circoscritta alle condotte moleste realizzate al di fuori del contesto familiare, agli atti persecutori commessi dal coniuge in costanza di matrimonio o anche separato e divorziato, ovvero da persona, attualmente o in passato legata da relazione affettiva alla vittima, o, ancora, commessi attraverso strumenti informatici e telematici.
In tali casi la pena di cui al primo comma sarà aumentata fino a un terzo.
L'incremento della pena arriverà, invece, fino alla metà se il reato di atti persecutori è stato commesso a danno dei soggetti più deboli (ovvero minori d'età, donne in stato di gravidanza o persone con disabilità di cui all'art. 3 della l. n. 104/1992) o, ancora, se i fatti sono commessi con l'uso di armi o da persona travisata, in ragione della particolare pericolosità delle modalità per l'incolumità della vittima e della loro idoneità ad accrescere l'effetto intimidatorio delle condotte sulla stessa.
Attualmente, con riferimento al regime di procedibilità, il delitto di regola è punito a querela della persona offesa.
Il termine per proporre querela è di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale) e inizia a decorrere "dalla consumazione del reato, che coincide con ‘l'evento di danno' consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con ‘l'evento di pericolo consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto" (Cass. n. 17082/2015).
La remissione può essere soltanto processuale. In ogni caso, la querela è irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p. (ovvero minacce gravi commesse con armi o scritti anonimi, in modo simbolico, da persone travisate o da più persone riunite, ecc.).
Il reato diventa procedibile d'ufficio nelle ipotesi delle aggravanti di cui al terzo comma e in particolare nei confronti di un minore o di persona con disabilità ex art. 3 l. n. 104/1992, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio.
Orbene, il particolare allarme sociale che desta il fenomeno della persecuzione, come definito dall’art. 612 bis e la deriva drammatica in atti di violenza gravissimi da parte dei persecutori comporta da parte del legislatore un profondo ripensamento. Infatti, non può essere lasciata alla vittima del delitto in argomento la decisione in ordine alla proposizione della querela o meno, proprio in quanto una delle caratteristiche del fenomeno è proprio il condizionamento che il persecutore riesce ad ottenere della volontà della vittima medesima.
Infatti, va precisato che la condotta penalmente rilevante è costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie poste in essere dallo stalker.
 La legge ha voluto tutelare proprio l’incolumità individuale nell’ipotesi in cui tali minacce mettano in pericolo l’integrità psico–fisica del soggetto offeso.
A tale fine non è necessario, in vero, che si verifichi un danno alla salute sotto il profilo del danno biologico, ma è sufficiente che si verifichi una alterazione del normale equilibrio psico–fisico della persona offesa anche senza sfociare in una vera e propria patologia.
 Secondo i giudici, il reato di atti persecutori (o stalking), previsto dall'art. 612 bis del codice penale, è caratterizzato da condotte alternative e da eventi disomogenei, ciascuno dei quali idoneo ad integrarla, i quali devono essere oggetto di rigoroso e puntuale accertamento da parte del giudice in ordine alla gravità dei comportamenti e della loro idoneità a rappresentare una minaccia, mentre il "grave stato di ansia o di paura" va identificato in una condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo.
 Per la consumazione del reato occorre, infatti, dimostrare l’effetto che la condotta dell’aggressore ha avuto sulla vittima, che può essere di tre tipi, tra loro alternativi:
1. un procurato “perdurante e grave stato di ansia e di paura”;
2. un ingenerato “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”;
3. una alterazione delle proprie abitudini di vita.
È del tutto evidente che la sanzione penale non è da sola sufficiente per garantire alle vittime del reato una adeguata forma di protezione in special modo in quelle situazioni nelle quali gli atti persecutori o violenti sono in atto e la persona offesa non ha ancora proceduto a denunziare formalmente il fatto.
 Per questo motivo (secondo i princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93), la legge n. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per l'anno 2016) ha istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», finalizzato a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
Sembra necessario che vi sia, di fronte ad un fenomeno che ha assunto dimensioni inquietanti per la società in cui viviamo, che vi sia una mobilitazione della società civile, in modo che la donna non sia lasciata sola, neppure difronte alla decisione di querelare o meno.
Ecco che, dunque, oltre alla necessità di rendere perseguibile d’ufficio il reato, è opportuno anche porre in rete le Associazioni no profit che operano nel settore, previo un loro stabile coordinamento ed un monitoraggio sulla moralità delle stesse, non solo nell’opera di formazione e di prevenzione, nonché di assistenza ed anche ai fini di cui all’art. 91 c.p.p., ma anche in diretta collaborazione con gli uffici del pubblico ministero affinché siano le stesse a poter fornire le informazioni che consentano una tempestiva ed efficacie promozione dell’azione.
E’ ancora indispensabile che siano preparati operatori specializzati nelle diverse materie – dal diritto alla medicina – presenti stabilmente presso le strutture pubbliche e nelle associazioni no profit al fine di far fronte con efficacia al fenomeno di crescita degli episodi di violenza.
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Norma vigente
“art. 612 bis Codice Penale (libro II – tit. XII Dei delitti contro la persona)
(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato(2), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3) (4).
 La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici(5).
 La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
 Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio(6).”
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Note
(1)  Tale articolo è stato introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38.
(2)  La clausola di salvezza attribuisce a tale delitto valenza generica e sussidiaria rispetto ai reati di minaccia (612) e molestia (660).
(3)  Si tratta di un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità con la condotta di aggressione.
(4)  Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 94.
(5)  Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(6)  L'ultimo comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
 
 
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Schema della proposta
 
Art. 1
Istituzione dell’Albo delle Associazioni contro la violenza sessuale di genere
1.       E’ istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1997, n. 405 e successive integrazioni e modificazioni, l’Albo delle Associazioni contro la violenza sessuale e di genere, d’ora in poi ADA .
2.       L’ADA è pubblicato sul sito del Dipartimento per le Parti opportunità.
Art. 2
Requisiti
1.       Possono essere iscritte le Associazioni senza fini di lucro, costituite per atto pubblico che abbiano nel loro statuto la finalità di tutela delle persone dalla violenza sessuale e di genere.
Art. 2
Iscrizione
1.       Al fine dell’iscrizione all’ADA le Associazioni di cui all’art. 1 della presente legge propongono domanda al Dipartimento per le Pari Opportunità, d’ora in poi Dipartimento, indicando:
a)       Il nominativo e le generalità del rappresentante legale;
b)      L’autocertificazione del rappresentante legale e dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Associazione di non aver riportato sentenze o decreti di condanna penale, sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all’art. 444 c.p.p. e di non aver assunto la qualità di indagato o imputato in procedimento penali pendenti per reati di violenza contro la persona;
c)       Il numero degli iscritti;
d)      L’indirizzo e la sede legale;
e)      Il recapito telefonico;
f)        Lo statuto;
g)       L’impegno a comunicare qualsiasi variazione entro un termine di tre mesi dall’avvenuta variazione stessa;
h)      La disponibilità a collaborare con la Regione, i comuni, le Aziende sanitarie per la promozione delle iniziative di informazione e di prevenzione per una cultura contro la violenza sessuale e di genere, nonché al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in genere;
2.       Il Dipartimento comunicherà, con provvedimento espresso, alle Associazioni interessate l’accoglimento o il diniego dell’istanza entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento. Decorso il termine l’istanza si intende respinta.
Il termine resta sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di necessaria integrazione documentale, che può essere richiesta una sola volta.
Art. 3
Nucleo di valutazione
1.       Le Associazioni iscritte all’ADA sono soggette al controllo sulla moralità da parte del Nucleo di valutazione istituito nell’ambito dell’Osservatorio presso il Dipartimento.
2.       Il Dipartimento con proprio regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina:
a)        l’organizzazione del Nucleo di valutazione,
b)       i rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione,
c)       la periodicità della verifica dei requisiti in capo alle Associazioni iscritte;
d)      l’attività delle Associazioni iscritte.
 
Art. 4
Cancellazione
1.       Le Associazioni sono cancellate dall’Albo in caso di perdita dei requisiti richiesti.
Art. 5
Rete
1.       Le Associazioni costituiscono, tramite accordi da comunicarsi all’Osservatorio con le Aziende sanitarie, i Consultori ed i Centri di accoglienza, una rete operante sul territorio nazionale, capace di monitorare costantemente il territorio di riferimento in ordine agli episodi di violenza sessuale e di genere.
2.       Annualmente le Associazioni redigono una relazione con riguardo ai dati assunti nell’ambito dell’attività di cui al comma 1 e la comunicano all’Osservatorio entro il 31 dicembre dell’anno, affinché l’Osservatorio possa elaborare la relazione nazionale.
Art. 6
Operatori specializzati contro la violenza sessuale e di genere
1.       Il Dipartimento, di intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, con il Ministero della salute e con il Ministero del lavoro, promuove l’istituzione presso le facoltà di giurisprudenza, medicina, lettere e filosofia, psicologia e servizi sociali di master postuniversitari per la creazione degli operatori specializzati contro la violenza sessuale e di genere (di seguito OSCV).
Art. 7
Modifiche al codice penale
1.       E’ abrogato il quarto comma dell’art. 612 del codice penale.
Art. 8
Modifiche al codice di procedura penale
1.       All’art. 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
“2. Nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 612 bis del codice penale, il pubblico ministero assume informazioni, anche ai fini della promozione e dell’esercizio dell’azione penale, dalle Associazioni iscritte all’ADA”.
2.       Dopo l’art. 371 bis del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:
“Art. 371 ter.
Attività di coordinamento degli uffici del pubblico ministero con l’Osservatorio presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.
1.       In relazione ai procedimenti per i delitti relativi alla violenza sessuale e di genere gli uffici del pubblico ministero si avvalgono delle informazioni delle Associazioni iscritte all’ADA.”.
Art. 9
Disposizioni finali
1.       Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.       La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.