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VITE SENZA PAURA ONLUS

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Statuto

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Art. 1 - Denominazione È costituita la libera Associazione denominata "VITE SENZA PAURA ETS" (in precedenza onlus). L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo dell'Associazione.

 

Art. 2 - Sede L'Associazione ha sede legale in Roma.

 

Art. 3 - Scopo sociale L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L’Associazione persegue le proprie finalità previste nell’articolo 5 del D.Lgs 117/2017 in particolare: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - istruzione ed educazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; beneficenza di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: 1)Interventi e servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie In questi ambiti di intervento si svolge attualmente la preminente attività dell’ente. L’Associazione “Vite senza paura ETS” infatti consente alle donne che hanno subito violenza o che vengono minacciate di violenza, la possibilità di rivolgersi - in forma anonima ed a titolo gratuito - sia ad avvocati penalisti in grado di offrire consulenze sulle tutele giuridiche che la legge mette loro a disposizione e sulle modalità con le quali attivare dette tutele, che a psicologi e psicoterapeuti che offrono loro ascolto e conforto. Le donne sono le principali fruitrici di questi servizi che verrebbero tuttavia parimenti offerti agli uomini, adeguandoli per gli stessi, ove fossero vittime di analoghe situazioni di maltrattamento e violenza. 2)Beneficenza L’Associazione si propone di organizzare eventi di raccolta fondi quali, a titolo esemplificativo, mostre d’arte o concerti, i cui incassi potranno essere devoluti in favore di case famiglia o altri enti che accolgono donne o bambini (o eventualmente anche gli uomini) vittime di maltrattamenti. L’Associazione intende infatti costituire una rete di enti che perseguano le medesime finalità per raggiungere più efficacemente i propri obiettivi di prevenzione e tutela contro la violenza. 3)Istruzione, formazione e educazione L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni di genere ed i più deboli nell'ambito educativo attraverso l’organizzazione di corsi, seminari e campagne di prevenzione contro la violenza, il bullismo e cyber-bullismo, le discriminazioni di genere, destinati a donne, uomini e bambini vittime di violenza e fruitori dei servizi dell’Associazione, informandoli altresì delle tutele offerte dall’ordinamento contro queste forme di sopraffazione. L'Associazione si propone percorsi formativi altresì nel campo dell'alimentazione e del diritto familiare per il progresso di una cultura di non violenza e di integrazione. 4)Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali L’Associazione, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni di genere ed i più deboli, ed intende farsi portatrice degli interessi di donne e bambini vittime di violenza attraverso l'attivazione di forme di tutela più idonee, quali proposte di legge ed assistenza, attivando la protezione legale, socio-sanitaria e psicologica. L'Associazione è apolitica, apartitica, laica ed aconfessionale. L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere le iniziative ritenute necessarie e/o utili. Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà curare l'edizione e pubblicazione, cartacea e/o digitale, di libri, volumi e riviste nei limiti di legge e comunque con esclusione: della stampa dei quotidiani e dei periodici. L'Associazione potrà altresì collaborare con altri enti che perseguano le medesime finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei sopra richiamati settori previsti all’articolo 5 del D.Lgs 117/2017. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci. L'Associazione, inoltre, non potrà svolgere attività in contrasto con il decreto legislativo istitutivo degli Enti del Terzo Settore e sue successive modificazioni.

 

Art. 4 - Durata dell'Associazione La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea dei soci può deliberarne lo scioglimento anticipato.

 

Art. 5 - Patrimonio ed entrate Il Patrimonio dell'Associazione è costituito: da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio, da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali. L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate: dalle quote degli associati; dai contributi statali; dai contributi di persone fisiche; dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche o private; dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni; dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni; dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali; da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale che non contrasti con i fini e le norme statuarie; da rendite patrimoniali; da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

 

Art. 6 - Esercizio finanziario Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell'Associazione. Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

 

Art. 7 – Associati Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo compiuto la maggiore età, risiedano in uno degli stati dell'Unione Europea. Possono, altresì, aderire all'Associazione enti collettivi pubblici, privati ed altre associazioni, nonché persone giuridiche, alle condizioni previste dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge. Il rapporto associativo è uniforme ed attribuisce uguali diritti a tutti gli associati. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto favorevole della maggioranza numerica dei suoi componenti su istanza dell'interessato, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a candidarsi per gli organi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: - Consultazione della documentazione presso lo studio del commercialista incaricato; - Consultazione tramite invio della stessa via pec. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. La qualità di associato si perde per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della chiusura dell'anno solare

 

Art. 8 - Organi Sono organi dell'Associazione: il Presidente, l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Segretario generale, il Tesoriere, l’Organo di Controllo. Le cariche sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione.

 

Art. 9 - Il Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per tre esercizi. Può essere rieletto. In caso di dimissioni o di impedimento grave, l'Assemblea provvede ad eleggere il Presidente. L’assemblea provvede ad eleggere il Vice Presidente. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo a ciò espressamente delegato, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, esercitandone anche poteri di firma, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte die questo alla prima riunione successiva.

 

Art. 10 – Assemblea degli Associati Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) si pronuncia, su istanza dell’interessato, in caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; f) delibera sul ricorso proposto, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, dall’associato dichiarato escluso; g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa o del Presidente o del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo o di almeno un terzo dei soci, non oltre trenta giorni dalla richiesta. a) delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

 

Art. 11 – Funzionamento dell’Assemblea degli Associati La convocazione dell'Assemblea ha luogo mediante affissione nella sede dell'Associazione nonché nei luoghi dove l'Associazione esercita l'attività stabile e continuativa almeno quindici giorni prima della data fissata, e comunque, mediante l'invio dell'avviso a mezzo postale, mail o Pec da effettuarsi otto giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere oltre l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano: presenti tutti gli amministratori e gli associati. L’Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla fine dell’anno sociale in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa o del Presidente o del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo o di almeno un terzo dei soci, non oltre trenta giorni dalla richiesta. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e aventi diritto al voto. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e dell’Organo di Controllo vengono fatte a scrutinio segreto. L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni di assemblea si redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo la cui composizione va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea degli associati. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e può essere rieletto. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.

 

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 volta all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

 

Art. 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: - deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto entro 60 giorni e comunicarla all’interessato; - predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione; - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina Tesoriere e Segretario Generale. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il consigliere, che per tre volte e senza giustificato motivo non interviene alla riunione del Consiglio è considerato dimissionario ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

 

Art. 15 - Organo di Controllo Nei casi previsti dalla Legge, ovvero quando sia opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo ed a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. L’Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti dell’organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del cod. civ.. La funzione di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 bis – Revisione legale dei conti Nei casi previsti dalla Legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 16 - Segretario Generale Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tre anni. I compiti del Segretario generale sono: curare disbrigo degli affari ordinari, curare la tenuta dei verbali, dei libri sociali, svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.

 

Art. 17 – Tesoriere Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni. I compiti del Tesoriere sono: cura e gestione del conto corrente bancario intestato alla Associazione sulle base delle indicazioni del Consiglio Direttivo a cui ne risponde.

 

Art. 18 - Scioglimento dell’Associazione L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

 

Art. 19 - Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 - Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

 

Art. 21 - Clausola sospensiva Le modifiche apportate al presente Statuto avranno efficacia immediata ad eccezione degli articoli 1 – 3 – 18 e 20 che entreranno in vigore a decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo. L’associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del terzo settore” o l’acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all’operatività del RUNTS, l’associazione continuerà ad utilizzare l’acronimo ONLUS e ad applicare le norme sotto riportate dello statuto previgente.

Art. 1 - Denominazione È costituita in Roma la libera Associazione denominata "VITE SENZA PAURA O.N.L.U.S." (già "Io non ho paura"), l'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di O.N.L.U.S. che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo dell'Associazione.

Art. 3 - Scopo sociale L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita allo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all'art. 10 lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e precisamente: assistenza sociale e sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; lo sport dilettantistico. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. L'Associazione preminentemente si propone di svolgere un'azione culturale di prevenzione nei confronti di tutte le forme di violenza e con attenzione particolare alla violenza contro le donne ed i bambini e persone svantaggiate. L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni di genere ed i più deboli; sia nell'ambito educativo che attraverso l'attivazione di forme di tutela più idonee, quali proposte di legge ed assistenza, attivando la protezione legale, socio-sanitaria e psicologica. L'Associazione si propone percorsi formativi altresì nel campo dell'alimentazione e del diritto familiare per il progresso di una cultura di non violenza e di integrazione. L'Associazione è apolitica, apartitica, laica ed aconfessionale. L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere le iniziative ritenute necessarie e/o utili. Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Ente potrà curare l'edizione e pubblicazione, cartacea e/o digitale, di libri, volumi e riviste nei limiti di legge e comunque con esclusione della stampa dei quotidiani e dei periodici. L'ente potrà) altresì collaborare con altri enti che perseguano le medesime finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di) attività nei sopra richiamati settori di cui all'art. 101 'lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. L'associazione, inoltre, non potrà svolgere attività in contrasto con il decreto legislativo istitutivo delle 0.N.L.U.S..

 

Art. 25 - Norme finali e generali. Scioglimento liquidazione. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice civile dall'Assemblea. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

 

 

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