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VITE SENZA PAURA ONLUS

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The statute

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STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Roma la libera Associazione denominata "                

                O.N.L.U.S.” (già "Io non ho paura").

Art. 2 – Sede.

L’Associazione ha sede in Roma, all'indirizzo di via Francesco De Sanctis n. 4.

Art. 3 – Scopo sociale

L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita allo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all’art. 10 lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e precisamente: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili. L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale L’Associazione preminentemente si propone di svolgere un’azione culturale di prevenzione nei confronti di tutte le forme di violenza e con attenzione particolare alla violenza contro le donne ed i bambini e persone svantaggiate.

L’Associazione, nell’ambito delle proprie finalità, si propone, altresì, di promuovere una cultura contro le discriminazioni di genere ed i più deboli, sia nell’ambito educativo che attraverso l’attivazione di forme di tutela più idonee, quali proposte di legge ed assistenza, attivando la protezione legale, socio-sanitaria e psicologica. L’Associazione si propone percorsi formativi altresì nel campo dell’alimentazione e del diritto familiare per il progresso di una cultura di non violenza e di integrazione. L’Associazione è apolitica, apartitica, laica ed aconfessionale. L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere le iniziative ritenute necessarie e/o utili. Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Ente potrà curare l'edizione e pubblicazione, cartaceo e/o digitale, di libri, volumi e riviste nei limiti di legge e comunque con esclusione della stampa dei quotidiani e dei periodici. L'ente potrà altresì collaborare con altri enti che perseguano le medesime finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei sopra richiamati settori di cui all’art. 10 lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

L'associazione, inoltre, non potrà svolgere attività in contrasto con il decreto legislativo istitutivo delle O.N.L.U.S..

Art. 4 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050. L’Assemblea dei soci può deliberarne lo scioglimento anticipato.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio; da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali. L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate: dalle quote degli associati; dai contributi statali; dai contributi di persone fisiche; dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche o private; dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni; dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni; dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali; da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale che non contrasti con i fini e le norme statuarie; da rendite patrimoniali; da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni. È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 – Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell'Associazione. Il Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 – Soci

Il rapporto associativo è uniforme ed attribuisce eguali diritti a tutti gli associati.

All’Associazione possono aderire: le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia; i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli della Associazione stessa; gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale. I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni due anni dall’Assemblea. I soci saranno classificati nelle seguenti distinte categorie: soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione; soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art. 7 bis – Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell’anno; per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge; per delibera di esclusione da parte dell’Assemblea dei soci a fronte del compimento di fatti di particolare gravità ; per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dall’Assemblea dei soci.

Art. 7 ter – Doveri degli associati.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. In particolare i soci hanno i seguenti doveri: versare annualmente e regolarmente la quota associativa; contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità; astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione.

Art. 7 quater – Diritti degli associati.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti: la partecipazione all’Assemblea dei soci; l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione; il diritto di voto per le cariche sociali; il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8 – Organi.

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio di amministrazione, il Segretario generale; il Tesoriere; i Revisori dei conti.

Art. 9 – Assemblea.

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci; possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione del bilancio, per le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile, salvo quanto disposto dall’art. 9 quater del presente Statuto.

Art. 9 bis – Compiti dell’Assemblea generale dei soci.

L’Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria: 1) sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente e dal Segretario; 2) sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali; 3) determina le quote annuali associative; 4) e su tutto quant’altro è attribuito ad essa per legge o per statuto. Delibera in sede straordinaria: a) scioglimento dell’Associazione; b) sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo; c) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione; d) sulle delibere di trasformazione; e) sulle delibere di fusione; f) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Comitato di garanzia.

Art. 9 ter – Convocazione dell’Assemblea.

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, affisso nell’albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea può inoltre essere convocata anche a mezzo posta elettronica agli indirizzi che i soci hanno comunicato, in questo caso il termine di convocazione è ridotto a giorni due. L’Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale. È inoltre possibile svolgere l’assemblea in via telematica, conference call, videoconferenza, od altri mezzi idonei allo scopo. In questo caso, successivamente all’assemblea, i soci dovranno inviare a mezzo posta o e-mail al Presidente ed al Segretario l’espressione del proprio voto in relazione a ciò che è stato deciso. L’espressione di voto, messa agli atti, formerà parte integrante del verbale di assemblea.

Art. 9 quater – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

Le delibere sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative all’approvazione dei bilanci, all’ approvazione delle modifiche dello statuto, alla nomina degli organi dell’Associazione sono assunte all’unanimità. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e dell’eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea o, in mancanza di nomina espressa, dal Consiglio di Amministrazione eventualmente anche all'interno dei suoi membri. Ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione. Al Presidente spettano i poteri di straordinaria amministrazione, comprensivi anche del potere di firma e di apertura di un conto corrente bancario, con facoltà di delega. I poteri predetti possono essere revocati con delibera dell’Assemblea. Spetta al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea generale dei soci; determinare l’ordine del giorno dell’Assemblea generale dei soci; sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente; assumere i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell’Assemblea annuale.

Art. 10 bis – Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica un anno. Può essere rieletto. In caso di dimissioni o di impedimento grave, l’Assemblea provvede ad eleggere il Presidente.

10 Ter - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce necessariamente una volta l’anno, è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Può essere convocato dal Presidente o da un numero di soci non inferiore ad 1/3 (un terzo). Decide le linee programmatiche dell’associazione ed ha poteri di indirizzo e di amministrazione. È composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e fino a un massimo di 4 consiglieri. Fissa le quote associative annue. Dura in carica un anno.

Art. 11 – Segretario generale

Il Segretario generale dell’Associazione è nominato dal Presidente per un anno. I compiti del Segretario generale sono: curare il disbrigo degli affari ordinari; curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali; svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.

Art. 11 bis – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea dei soci, dura in carica un anno. I compiti del Tesoriere sono: cura e gestione del conto corrente bancario intestato alla Associazione sulle base delle indicazione del Consiglio di Amministrazione a cui ne risponde.

Art. 12 – Controllo gestione

Il controllo amministrativo e contabile può essere effettuato da ogni socio. Il socio ha diritto a esaminare ogni documento contabile dell’Associazione.

Art. 13 – Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea generale dei soci. Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso.

Art. 14 – Norme finali e generali. Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice civile dall’Assemblea. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della l.

Art. 14 Bis – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di amministrazione.